Guida per amministratori di condominio

Accumulatore in condominio:
cosa può fare l’amministratore

Esalazioni sul pianerottolo, blatte che passano ai vicini, una cantina che non si apre più da anni. Qui trovi i poteri reali dell’amministratore, quelli che non ha, chi paga che cosa e come si arriva alla bonifica senza esporre il condominio a contenziosi.

  • Atti conservativi, diffida, ordinanza: cosa regge e cosa no
  • Ripartizione delle spese fra unità privata e parti comuni
  • Interventi con mezzi non brandizzati, senza esposizione in assemblea
  • Sopralluogo gratuito
  • Preventivo per il condominio
  • Mezzi non brandizzati
  • Operativi in tutta Italia

Ekonore Bonifiche – Viareggio (LU) – interventi in tutta Italia per condomini, privati ed enti pubblici

844l’articolo del codice civile sulle immissioni intollerabili
1130 n.4l’obbligo dell’amministratore di compiere atti conservativi
24-48hdalla segnalazione al sopralluogo, in tutta Italia
0sopralluogo e preventivo per il condominio

In breve

Un accumulatore in condominio:
fin dove arriva l’amministratore

L’amministratore non ha alcun potere sull’interno di un’unità immobiliare privata. Ha però un obbligo preciso sulle parti comuni: l’articolo 1130 numero 4 del codice civile gli impone di compiere gli atti conservativi relativi ai diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. È da lì che passa tutto: non dall’appartamento, ma dal pianerottolo, dai cavedi, dalle colonne di scarico e dalle cantine.

Il secondo appiglio è l’articolo 844 del codice civile: le esalazioni che superano la normale tollerabilità sono immissioni, e il condòmino che le subisce può agire. Il terzo, quando c’è pericolo per l’igiene pubblica, è l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco. Nessuno dei tre autorizza a entrare in casa di nessuno senza consenso.

Il quadro operativo dell’intervento, con metodo e tempistiche, è descritto nella pagina dedicata alle pulizie e bonifica barbonismo domestico.

Quando diventa un problema condominiale

Il momento in cui il problema
esce dall’appartamento

Finché resta dentro l’unità immobiliare, per quanto grave, è una questione privata. Diventa condominiale nel momento in cui produce effetti sulle parti comuni o sulle altre unità: da quel momento l’amministratore non solo può intervenire, deve.

  • Odore percepibile sul pianerottolo o nel vano scale
  • Blatte, pulci o roditori negli appartamenti confinanti, nei cavedi o nelle colonne di scarico
  • Materiale accatastato in cantina, box o soffitta oltre il limite del regolamento
  • Ingombro delle vie di esodo o dei percorsi antincendio
  • Percolati o infiltrazioni verso l’unità sottostante
  • Rifiuti depositati sul ballatoio o nelle parti comuni

Il carico d’incendio è il punto che quasi nessuno considera: un’unità satura di carta, tessuti e plastica accanto a un vano scale è un rischio per l’intero edificio, e in caso di sinistro la mancata segnalazione pesa.

Cantina condominiale occupata da materiale accumulato che invade le parti comuni
I poteri reali

Sei cose che l’amministratore
può fare davvero

Sono in ordine di intensità. Le prime tre le può fare da solo, per le altre serve l’assemblea o un soggetto terzo.

Verbalizzare e diffidare

Raccogliere le segnalazioni per iscritto e inviare al condòmino una diffida a mezzo raccomandata o PEC, richiamando il regolamento condominiale e l’art. 844 c.c. È l’atto che costruisce la prova di aver agito.

Disporre la disinfestazione delle parti comuni

Se c’è urgenza l’amministratore la ordina in autonomia ai sensi dell’art. 1135 ultimo comma c.c., riferendone alla prima assemblea. Cavedi, colonne di scarico, cantine e vano scale rientrano nelle parti comuni.

Compiere atti conservativi

L’art. 1130 n.4 c.c. non gli dà una facoltà ma un obbligo: se le parti comuni sono a rischio, l’inerzia è una responsabilità dell’amministratore, non del condominio.

Segnalare a Comune e ASL

La segnalazione al servizio di igiene pubblica e ai servizi sociali è dovuta quando emerge un rischio sanitario. È anche il canale che può portare all’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.

Portare la questione in assemblea

Per deliberare la spesa sulle parti comuni e per dare mandato all’amministratore di agire in giudizio. In verbale si scrive il fatto tecnico, mai la condizione personale del condòmino.

Agire in giudizio

Su mandato assembleare, con azione ex art. 844 c.c. o ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è imminente e irreparabile.

Soffitta condominiale piena di mobili e materiale, spazio comune occupato da un singolo condòmino
I limiti da conoscere

Cinque cose che l’amministratore
non può fare

Sono gli errori che trasformano un problema tecnico in una causa. Li vediamo spesso, e quasi sempre nascono dall’esasperazione dei condòmini, non dalla malafede.

  • Entrare nell’unità privata senza consenso. Nemmeno con una delibera unanime dell’assemblea: la proprietà privata non è nella disponibilità del condominio.
  • Far svuotare l’appartamento e addebitarlo al condòmino. L’esecuzione in danno può disporla il Comune dopo ordinanza, non l’amministratore.
  • Mettere a verbale la condizione clinica del condòmino. Sono dati relativi alla salute, categoria particolare ai sensi dell’art. 9 del GDPR: nel verbale si scrive il fatto oggettivo, non la diagnosi.
  • Diffondere fotografie dell’interno. Nelle chat di condominio, nei gruppi o negli allegati all’assemblea: è un trattamento illecito e un danno alla persona.
  • Cambiare la serratura o interdire l’accesso. Configura spoglio possessorio, e il condòmino può ottenere la reintegrazione ai sensi dell’art. 1168 c.c.

La strada che regge è sempre la stessa: documentare il fatto tecnico, agire sulle parti comuni, coinvolgere Comune e ASL. Il percorso amministrativo pubblico è descritto nella pagina su barbonismo domestico e servizi sociali.

Procedura

Dal primo reclamo alla riconsegna:
sette passaggi

È il percorso che regge in caso di contenzioso. Saltare il primo passaggio è ciò che fa cadere tutti gli altri.

Metti per iscritto le segnalazioni

Email o PEC dei condòmini, con data e descrizione oggettiva: odore, infestanti, ingombro. Le lamentele verbali in assemblea non costituiscono prova.

Fai un sopralluogo sulle parti comuni

Con un tecnico, documentando lo stato di pianerottolo, cavedi, cantine e colonne di scarico. È il verbale che distingue un problema condominiale da una questione privata.

Diffida il condòmino per iscritto

Raccomandata o PEC, richiamando il regolamento condominiale e l’art. 844 c.c., con un termine congruo per rimuovere la causa. Offri contestualmente un contatto tecnico: molte situazioni si sbloccano qui.

Disponi la disinfestazione delle parti comuni

Non aspettare l’assemblea se c’è urgenza: l’art. 1135 ultimo comma c.c. te lo consente, con obbligo di riferire alla prima riunione utile. Interrompere il passaggio degli infestanti protegge gli altri appartamenti.

Segnala a Comune, ASL e servizi sociali

Se emerge un rischio igienico-sanitario la segnalazione è dovuta. È il canale che può portare all’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco ex art. 50 c.5 del D.Lgs. 267/2000.

Porta in assemblea la spesa sulle parti comuni

Con preventivo per voci già in mano. All’ordine del giorno si scrive l’intervento tecnico, non il nome o la condizione del condòmino.

Cantiere e riconsegna

Mezzi non brandizzati, orari concordati, ascensore protetto e vano scale ripulito a fine giornata. All’amministratore restano verbale fotografico, formulari dei rifiuti e certificazione della sanificazione.

Chi paga cosa

La ripartizione delle spese,
voce per voce

È la domanda che arriva sempre per prima in assemblea. La regola è semplice: si segue la proprietà del bene su cui si interviene.

Intervento A carico di Riferimento
Bonifica dell’unità immobiliare privata Il proprietario o chi ne ha la disponibilità Proprietà esclusiva, art. 1117 c.c. a contrario
Disinfestazione di cavedi, colonne di scarico, vano scale e cantine Il condominio, per millesimi Art. 1123 c.c., parti comuni
Pulizia straordinaria del pianerottolo e dell’ascensore dopo il cantiere Il condominio, salvo rivalsa Art. 1123 c.c.; art. 2043 c.c. per il recupero
Ripristino di danni causati da un singolo condòmino alle parti comuni Il condòmino responsabile Art. 2043 c.c., risarcimento del danno
Sgombero di cantina o box occupati oltre il regolamento Il condòmino assegnatario Regolamento condominiale; art. 70 disp. att. c.c. per la sanzione
Esecuzione in danno dopo ordinanza sindacale Anticipata dal Comune, poi recuperata sull’obbligato Art. 50 c.5 D.Lgs. 267/2000

Due preventivi separati, sempre

Consegniamo un preventivo per le parti comuni intestato al condominio e uno per l’unità privata intestato al proprietario. Serve all’amministratore per la rendicontazione e evita che la spesa privata finisca nel bilancio condominiale.

La sanzione del regolamento

L’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile consente di sanzionare la violazione del regolamento fino a 200 euro, che salgono a 800 in caso di recidiva. Non risolve, ma documenta.

Come lavoriamo in condominio

Discrezione, prima
di ogni altra cosa

In un condominio l’intervento è visibile per definizione: ci sono le scale, l’ascensore, i vicini alle finestre. Il modo in cui si lavora determina se la persona che vive in quella casa resterà nel palazzo o ne uscirà distrutta.

  • Mezzi senza scritte e senza loghi, parcheggiati fuori dalla vista quando possibile
  • Orari concordati con l’amministratore per ridurre il passaggio nelle parti comuni
  • Ascensore e vano scale protetti con teli, e ripuliti a fine di ogni giornata
  • Materiale insaccato all’interno dell’unità, mai lasciato sul pianerottolo
  • Nessuna comunicazione ai condòmini che non sia quella concordata con l’amministratore
  • Trattamento dell’aria con ozono anche nelle parti comuni interessate, per chiudere il problema degli odori

Documenti, denaro, fotografie e oggetti di valore vengono separati, elencati e riconsegnati a mano con verbale controfirmato. È la parte del lavoro che chiude in anticipo la contestazione più frequente.

Locale condominiale bonificato e riconsegnato dopo l’intervento
Domande frequenti

Le domande che ci fanno
gli amministratori

L’amministratore può entrare nell’appartamento di un condòmino accumulatore?

No. L’unità immobiliare è proprietà esclusiva e nessuna delibera assembleare, nemmeno unanime, può autorizzare l’accesso. Servono il consenso del proprietario, un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il decreto del giudice tutelare che attribuisce all’amministratore di sostegno la gestione dell’abitazione, oppure un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco. L’unica eccezione ordinaria è l’art. 843 c.c., che impone di consentire l’accesso per eseguire lavori sulle parti comuni: vale per quel lavoro, non per bonificare la casa.

Chi paga la disinfestazione delle parti comuni?

Il condominio, ripartita per millesimi ai sensi dell’art. 1123 c.c., perché cavedi, colonne di scarico, vano scale e cantine sono parti comuni. Se l’infestazione è riconducibile in modo dimostrabile alla condotta di un singolo condòmino, il condominio può poi rivalersi su di lui ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma la spesa va comunque anticipata: bloccare la propagazione viene prima.

Si può obbligare un condòmino a liberare la cantina o il box?

Sì, se l’uso viola il regolamento condominiale o se il materiale ostruisce vie di esodo e percorsi antincendio. La strada è la diffida scritta con termine, la sanzione prevista dall’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile — fino a 200 euro, 800 in caso di recidiva — e in caso di inerzia l’azione giudiziaria su mandato assembleare. Rimuovere il materiale da soli espone il condominio a una causa.

Che cosa può deliberare l’assemblea e che cosa no?

Può deliberare le spese sulle parti comuni, l’incarico a un’impresa di bonifica per quelle aree e il mandato all’amministratore ad agire in giudizio. Non può deliberare interventi dentro l’unità privata, né l’addebito della bonifica privata al condòmino, né l’interdizione dell’accesso alla sua proprietà.

Le esalazioni da un appartamento sono immissioni ai sensi dell’art. 844 c.c.?

Sì, quando superano la normale tollerabilità avuto riguardo alla condizione dei luoghi. La valutazione è di fatto e va documentata: segnalazioni scritte e datate, verbale di un tecnico, eventuale rilievo del servizio di igiene pubblica della ASL. Su questa base il condòmino danneggiato, o il condominio su mandato assembleare, può chiedere la cessazione dell’immissione e il risarcimento del danno.

L’amministratore rischia qualcosa se non interviene?

Sì, ed è il punto meno considerato. L’art. 1130 n.4 c.c. gli impone di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni: se il rischio è noto, documentato e ignorato, l’inerzia diventa una responsabilità personale, tanto più se dal degrado deriva un danno a persone o cose. Agire e documentare di aver agito sono due obblighi distinti, entrambi necessari.

Si possono mettere le foto dell’appartamento nella chat di condominio?

No, mai. Sono immagini che rivelano la condizione personale e sanitaria di un individuo identificabile: rientrano nelle categorie particolari di dati dell’art. 9 del GDPR. Diffonderle è un trattamento illecito e un danno alla persona, e indebolisce la posizione del condominio in un eventuale giudizio. Nel verbale di assemblea si scrive il fatto tecnico oggettivo, non la diagnosi né il nome della patologia.

Hai una situazione così
in uno dei tuoi condomini?

Sopralluogo gratuito entro 24-48 ore in tutta Italia, con due preventivi separati: uno per le parti comuni intestato al condominio, uno per l’unità privata. Arriviamo con mezzi non brandizzati, senza scritte.

Sopralluogo gratuito

Hai un condomino in difficoltà e non sai come muoverti?

Scrivici: valutiamo insieme che cosa può fare l’amministratore e che cosa serve per partire.

SEMPRE APERTI
durante le feste!

 

24, 25 , 26 1° e 6 Gennaio siamo aperti!


Recensioni Clienti

Ekonore

Commenti dei Clienti

Druetto 13/02/2020

TrustPilot
Ci tengo a fare i complimenti per il lavoro svolto dalla squadra di Aldo che oltre a professionalità e serietà nel lavoro ha dimostrato grande umanità e pazienza ..

Mariolina 14/02/2020

TrustPilot
Competenza, professionalità, rispetto del cliente e delle sue condizioni dal momento che i loro interventi avvengono sempre in momenti difficili.

Alessandra Cavigli 21/12/2019

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Con ekonore abbiamo avuto un buon intervento avevamo avuto un incendio la casa era tutta nera di fuliggine la signora Alessandra che mi ha risposto molto gentile mi ha inviato subito un tecnico (Massimiliano) molto gentile e professionale hanno inviato un operaio con una macchina che sanifica con ozono veloci hanno inviato una squadra a togliere il grosso poi hanno inviato di nuovo il signor Massimiliano e il signor Vincenzo molto precisi e professionale hanno finito l intervento e riacceso di nuovo il macchinario per sanificare di nuovo l ambiente sono veramente contenta. Consiglio vivamente questa azienda. Mi hanno ridato una casa bella Bianca e sanificare grazie mille a tutti i tecnici e alla signora Alessandra.

riki puleo 21/07/2018

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ottima esperienza. Hanno risolto un mio problema estremamente delicato con estrema rapidità e professionalità. Il capo tecnico Sig. Vincenzo ha dimostrato grandissima competenza ed umanità comprendendo la delicatezza del momento e riuscendo a ripristinare un appartamento proveniente da una mia eredità da un tugurio assolutamente invivibile ad una casa pronta per essere visitata da un eventuale acquirente, Assolutamente consigliabile.